Art. 32.

      1. L'articolo 489 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 489. - (Incapaci). - I minori e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione».